(ANSA) - ROMA, 6 SET - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Le tariffe incentivanti previste dal decreto si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare e' fissato in 8000 MW entro il 2020, data che coincide con il traguardo europeo dee 20x20x20.
La disponibilita' di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti e' invece stabilita in 3000 MW. La disponibilita' di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti del decreto e' stabilita in 300 MW.
La disponibilita' di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti del decreto e' invece fissata in 200 MW. In caso di esaurimento delle disponibilita' avranno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date identificate e rese note dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilita'. Il termine di quattordici mesi e' elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili siano soggetti pubblici.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione necessaria.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui sia ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. (ANSA).
La disponibilita' di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti del decreto e' invece fissata in 200 MW. In caso di esaurimento delle disponibilita' avranno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date identificate e rese note dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilita'. Il termine di quattordici mesi e' elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili siano soggetti pubblici.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione necessaria.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui sia ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. (ANSA).
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